#Sabatini bis: circolare attuativa

Operativi gli incentivi alle Pmi per nuovi investimenti nel processo produttivo. Emanata la Circolare MISE di attuazione per la concessione e l’erogazione dei contributi

La domanda va compilata ed inviata via PEC alla banca o intermediario finanziario, con cui si stabiliranno in seguito le modalità del finanziamento – dalle ore 9:00 del 31 marzo 2014.

Per il calcolo del contributo – pari all’ammontare complessivo degli interessi per 5 anni calcolati al tasso del 2,75% su un piano convenzionale di ammortamento, a rate semestrali – la circolare, fornisce le seguenti indicazioni:

  • avvio investimento: 90 giorni dopo la delibera del finanziamento
  • preammortamento: dalla data di richiesta (o, 6, 12)
  • ultimazione investimento: data di avvio + data preammortamento.

Il contributo è erogato in quote annuali e si esaurisce entro il sesto anno dall’ultimazione dell’investimento. La richiesta di erogazione della prima quota del contributo va presentata entro il 30 giugno 2014.

Spese ammissibili

Le spese per cui si può chiedere il finanziamento agevolato, riguardano l’acquisto o acquisizione in leasing di:

  • macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali.
  • Gli investimenti devono essere a uso produttivo, correlati all’attività dell’impresa, ubicati presso l’unità locale in cui sono realizzati e avviati successivamente alla domanda di finanziamento. Sono escluse le spese relative a terreni e fabbricati.

La banca o intermediario finanziario verificano documentazione e requisiti: a questo punto inviano alla Cassa Depositi e Prestiti, richiesta di disponibilità dei fondi, la cui concessione è cronologicamente legata. Se le risorse residue non consentono l’integrale accoglimento di finanziamento, questo può essere concesso in misura parziale, ma l’impresa ha diritto di accettarlo o rinviare la domanda ad un eventuale successiva riapertura dei termini.

La circolare precisa poi che, nonostante l’impresa in fase di realizzazione ha facoltà di variare l’oggetto degli investimenti rispetto a quello preventivato nella domanda e ammesso
in sede di concessione del contributo, senza preventiva autorizzazione da parte del Ministero, qualsiasi variazione degli investimenti realizzati non può comunque comportare un incremento del contributo concesso.

L’impresa, non può modificare il sistema di acquisizione dei beni dalla locazione finanziaria all’acquisto diretto o viceversa.

Nella domanda per l’accesso all’agevolazione viene richiesto di riportare, con scrittura indelebile, sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti
per i quali sono state ottenute le agevolazioni, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, la dicitura “Spesa di euro … realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’articolo 2, comma 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69”. In mancanza di tale dicitura, la fattura non è considerata valida e determina la revoca della quota

corrispondente di agevolazione.

13/02/2014