#VOUCHER PER PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE

 

VOUCHER PER PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE

 

 

 

COSA SONO

Questo strumento, in base alla nuova normativa, regolarizza quello che si definisce lavoro accessorio (o occasionale) cioè, tutte le prestazioni lavorative non riconducibili a veri e propri rapporti di lavoro, per via del suo svolgimento, appunto, occasionale. (Si specifica che non è possibile l’utilizzo in Edilizia)

L’utilizzo dei voucher garantisce per queste situazioni copertura previdenziale e assicurativa (INPS-INAIL), non dà diritto a prestazioni INPS come disoccupazione, malattia, assegni famigliari, ma è riconosciuto ai fini pensionistici.

UTILIZZATORI

COMMITTENTE (chi richiede la prestazione lavorativa)
PRESTATORE (chi svolge la prestazione)

COME SI UTILIZZANO

Sono buoni lavoro dal valore nominale di 10.00€ (compenso minimo orario) di cui 2.50€ a copertura INPS-INAIL e 7.50€ nette al prestatore.
Si acquistano in posta, in banca, on line e presso tabaccherie autorizzate con il codice fiscale del committente e l’importo desiderato.

Nel caso di forma diversa da ditta individuale è necessario recarsi presso INPS con il MODELLO SC 53 , e attivare la delega per l’acquisto dei voucher sulla P.IVA di riferimento.

COME ATTIVARE I VOUCHER

Ci sono due passaggi obbligatori per l’attivazione

1.Il passaggio più importante per l’utilizzo di questo strumento è la registrazione e attivazione che può essere fatta in 2 modi:

  • attraverso il contact center dell’INPS (803164) e seguire la voce guida fino alla effettiva registrazione,
  • On-line attraverso il portale INPS seguendo il seguente link

Per l’attivazione i dati indispensabili da avere per procedere all’attivazione sono:

C.F Committente
Pin del Voucher
C.F. prestatore
Luogo di lavoro
Periodo di attivazione

Importo presunto (è inteso l’importo lordo dei voucher che si crede di dover consegnare al committente per la prestazione effettuata, per il periodo desiderato).

2.Dal 17 Ottobre 2016 é entrata in vigore la nuova procedura che prevede
entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, ill committente dovrà comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato del lavoro, mediante sms o posta elettronica (nella circolare sono elencati gli indirizzi di riferimento), i dati anagrafico il codice fiscale del lavoratore, indicando altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. (Circolare-INL-17-ottobre-2016-n 1)

LIMITI ECONOMICI

Le prestazioni del prestatore non possono superare per l’anno, 2.020 € netti (2.693 € lordi) per ciascun committente, fermo restando il limite di 7.000 euro netti, (9.333 euro lordi) per i compensi complessivamente percepiti da più committenti nel corso di un anno civile (si intende per anno civile il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per prestatori percettori di misure di sostegno al reddito il limite economico è di 3.000 euro complessivi per anno civile, con riferimento alla totalità di committenti, che corrispondono a 4.000 euro lordi.

OBBLIGHI PER IL COMMITTENTE

In riferimento a un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi e prima dell’inizio dell’attività di lavoro accessorio, (anche il giorno stesso ma entro l’inizio della prestazione), il committente deve effettuare la comunicazione di inizio prestazione all’INPS (valida anche ai fini INAIL), attraverso i canali indicati nelle schede relative alle varie modalità di acquisto dei voucher.

La mancata comunicazione all’INPS/INAIL prevede l’applicazione della ‘maxi sanzione’, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. ‘Collegato Lavoro’), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.

Inoltre, il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell’anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi.
L’acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.

Informativa_generale